Regolamento formazione continua

La formazione continua.
Nell’esercizio della professione, l’avvocato è tenuto a realizzare il principio di competenza a vantaggio dell’interesse pubblico – e quindi dei cittadini – alla corretta prestazione professionale ed alla migliore amministrazione della giustizia.
A questo fine, è tenuto a curare la formazione nell’arco di tutta la vita professionale.
Il dovere di formazione continua è stato dapprima introdotto nel Codice deontologico forense e disciplinato dal CNF con un proprio regolamento adottato a luglio 2007.
Ora tale dovere è consacrato, divenendo obbligo di legge, nell’articolo 11 della Nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense (Legge 247/2012) e nel regolamento CNF attuativo della riforma (n. 6/2014); oltre che nel Nuovo Codice deontologico forense.