Regolamento OCC

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

presso l’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno

STATUTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione

E’ istituito dal consiglio dell’ordine degli avvocati di Ascoli Piceno (di seguito anche C.O.A.) l’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento presso l’ ordine degli avvocati di Ascoli Piceno (di seguito anche O.C.C.).

Art. 2 – Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa

L’organismo è privo di personalità giuridica e di un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello del C.O.A.

I fondi per il funzionamento dell’O.C.C. sono dati dalle entrate derivanti dalla sua attività. Nella eventualità di loro insufficienza il C.O.A. provvederà alla eventuale erogazione a conguaglio.

L’O.C.C. è dotato di autonomia organizzativa nonché di una propria contabilità distinta ed autonoma rispetto a quella del C.O.A. secondo quanto disposto dal presente statuto.

L’O.C.C., nei limiti dei propri scopi, compiti e funzioni, siccome stabiliti dalla legge vigente e dal presente statuto, ha la capacità di agire nei rapporti coi terzi e sarà ad ogni effetto rappresentato dal suo presidente.

L’organismo è tenuto a stipulare polizza assicurativa per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento della sua attività.

Art. 3 – Scopo e competenza

L’O.C.C. ha lo scopo di provvedere alla gestione, mediante i propri iscritti, delle procedure di sovraindebitamento, inclusa la liquidazione e gestione della liquidazione del patrimonio del debitore, di cui alla legge 27 gennaio 2012 n.3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, nonché del DM Giustizia 202/2014.

L’O.C.C. svolge pertanto le funzioni ad esso riservate agli articoli 15 e seguenti della legge n.3/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, e assume gli obblighi previsti agli articoli 9 e seguenti del decreto n.202/2014.

Art. 4 – Sede

L’O.C.C. ha sede legale ad Ascoli Piceno nei locali del COA esistenti in Piazza Orlini n.1.

 Art. 5 – Personale dipendente

L’O.C.C. si avvale, dei dipendenti del COA

I dipendenti delegati alla segreteria amministrativa dell’Organismo hanno l’obbligo della riservatezza rispetto alle procedure attivate presso l’O.C.C. ed alle informazioni acquisite nell’ambito dei detti procedimenti. Inoltre, è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con le questioni trattate, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è altresì fatto loro assoluto divieto di percepire somme in denaro dalle parti, ogni pagamento dovendo avvenire a mezzo bonifico bancario.

TITOLO II– ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO

Art. 6 – Organi dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento presso l’ Ordine degli avvocati di Ascoli Piceno

Organi dell’O.C.C. sono il Referente (R), il Consiglio Direttivo (C.D.), la Segreteria Amministrativa e il Coordinatore Scientifico (C.S.), per la cui disciplina si rinvia all’allegato regolamento, approvato dal C.O.A. e ispirato ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza, imparzialità e trasparenza.

Art. 7 – Funzionamento dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento presso l’ Ordine degli avvocati di Ascoli Piceno

Il funzionamento dell’O.C.C. è disciplinato dall’allegato regolamento approvato dal C.O.A. e ispirato ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza, imparzialità e trasparenza.

TITOLO III – LA CONTABILITA’ DELL’ORGANISMO

Art. 8 – dei mezzi dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento presso l’ Ordine degli avvocati di Ascoli Piceno

Per lo svolgimento delle sue funzioni , l’OCC utilizza strumenti, mezzi e personale dell’Ordine e/o della Camera di Conciliazione Forense Picena, oltre alle indennità corrisposte dalle parti per i procedimenti.

L’OCC è tenuto a dotarsi di un registro , anche a supporto informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Art. 9- Entrate e uscite

sono entrate dell’OCC i proventi derivanti dalle procedure.

Sono uscite dell’OCC i compensi di gestori e dei soggetti  a loro assimilabili, spese per il personale dipendente e le spese di gestione e di amministrazione del servizio.

Le entrate e le uscite dell’OCC confluiscono in appositi capitoli del bilancio del COA previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario da parte del Consiglio Direttivo e del COA.

Art 10 – Controlli sulla gestione contabile

il controllo sulla gestione contabile dell’OCC è affidato al COA che lo espleta tramite il proprio Tesoriere.

Il consiglio direttivo dell’OCC è comunque tenuto a depositare presso il COA entro il 15 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, il rendiconto contabile finanziario della propria gestione. Il COA , entro 15 giorni dal ricevimento del rendiconto , provvede , su relazione scritta del tesoriere , alla sua approvazione.

Art. 11 – Delle entrate

Le entrate dell’OCC sono utilizzate per compensare le uscite del COA derivanti dalle attività dell’OCC , in particolare per le seguenti voci di bilancio:

– “Spese personale straordinarie”: incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti dell’Ordine delegati alla segreteria dell’OCC;

– “spese di Cancelleria”: modulistica e cancelleria varia per l’attvità dell’OCC;

– “altri costi”: costi aggiuntivi non definibili derivanti dall’attività dell’OCC.

TITOLO IV – NORME FINALI E DI ATTUAZIONE

Art.12 . Modifiche dello statuto e del regolamento di procedura e codice etico

Ogni Modifica del presente statuto e del regolamento dovrà essere approvata dal COA.

Art. 13 – Allegati

Costituisce allegato del presente statuto il regolamento.

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approvato con delibera del COA in data 27 Novembre 2017

Regolamento

 

INDICE

Art. 1 – DEFINIZIONI –

Articolo 2 – OGGETTO

Articolo 3 – ISCRIZIONE

Articolo 4 – FUNZIONI E OBBLIGHI 

Articolo 5 – ORGANI e SEDE.

Articolo 6 – Referente.

Articolo 7 – Il CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 8 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Articolo 9 – GESTORE DELLA CRISI

Articolo 9.1  – ACCETTAZIONE DELL’INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE

Articolo 9.2  – REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE ED ONORABILITÀ DEL GESTORE

Articolo 10 – AUSILIARI DEL GESTORE

Articolo 11 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

 Articolo 12 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Articolo 13 – COPERTURA ASSICURATIVA

Articolo 14-  LA DOMANDA DI ADESIONE

Articolo 15 – DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI ALL’Organismo

 

ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

 

ALLEGATO “A”

REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DELL’Organismo DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ASCOLI PICENO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL DECRETO N. 202/2014

ALLEGATO B

NORME DI PROCEDURA PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AL Gestore DELLA CRISI – CRITERI DI SOSTITUZIONE NELL’INCARICO EX ART. 10 DM 202/2014

 

Art. 1 – DEFINIZIONI –

Nel presente regolamento

– l’espressione “legge n. 3/2012” indica la LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3 recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra 7 indebitamento” come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221;

– l’espressione “DM 202/2014” indica DECRETO del Ministro della Giustizia adottato di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 settembre 2014, n. 202 “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento, ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto – legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

– l’espressione “C.O.A.” indica il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno;

– l’espressione “Delibera” indica la delibera adottata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno  del 27.11.2017 istitutiva dell’Organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento presso l’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno;

– l’espressione “O.C.C.” indica l’Organismo per la composizione della crisi da sovra indebitamento istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno con delibera del 27.11.2017, ai sensi dell’art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento” come modificata 8 dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221;

 – l’espressione “Gestore della crisi” il soggetto incaricato dall’O.C.C. per la gestione della crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.

 

Articolo 2 – OGGETTO Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite dall’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (di seguito anche “Organismo”) istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione interna dell’Organismo, che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di Liquidatore o di Gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all’Organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza imparzialità e trasparenza.

Articolo 3 – ISCRIZIONE

Il rappresentante legale dell’Organismo, vale a dire il Presidente del Consiglio dell’Ordine

degli Avvocati di Ascoli Piceno, cura l’iscrizione dell’Organismo nella sezione A) del Registro degli

Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della

Giustizia.

Articolo 4 – FUNZIONI E OBBLIGHI L’Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni ed integrazioni e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto ministeriale n. 202 del 24 settembre 2014  n. 202/2014.

Articolo 5 – ORGANI e SEDE. L’ Organismo ha la sede legale presso l’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno nei locali esistenti all’interno del Tribunale di Ascoli Piceno corrente  in Ascoli Piceno P.za Serafino Orlini. Ai fini della gestione e funzionamento dell’Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

  1. a) un Referente,
  2. b) un Consiglio Direttivo;
  3. c) una Segreteria Amministrativa;

Articolo 6 – Referente. Il Referente è nominato dal COA.  Il Referente è la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal presente regolamento, indirizza e coordina l’attività dell’Organismo e conferisce gli incarichi ai Gestori della crisi. Il Referente distribuisce equamente gli incarichi tra i Gestori della crisi, tenuto conto in ogni caso della natura e dell’importanza dell’affare, e prima di conferire ciascun incarico sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulta che l’Organismo non si trova in conflitto d’interessi con la procedura. E’ responsabile dell’aggiornamento dell’elenco dei Gestori della crisi aderenti all’Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento. Il Referente inoltre: esamina le domande di iscrizione all’elenco dei Gestori della crisi dell’Organismo e ne fa relazione periodica semestrale al Consiglio Direttivo cui spetta deliberare sull’ammissione delle stesse; individua, in accordo con il COA, nel rispetto degli standard minimi previsti dal D.M. 202/2014, i requisiti per l’ammissione ed il mantenimento dell’incarico di Gestore della Crisi presso l’Organismo; cura e sovraintende alla formazione dei professionisti iscritti nel Registro dei Gestori della Crisi, procedendo, su delega del Consiglio Direttivo, all’organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento, anche in concerto con Università Pubbliche e/o private ed Enti Formatori accreditati; esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori; delibera sull’ammissibilità delle domande presentate all’Organismo; nomina o sostituisce il Gestore della crisi; procede alla contestazione scritta delle violazioni degli obblighi al Gestore della crisi e ne riferisce al Consiglio Direttivo. Il Referente è, altresì, obbligato a comunicare immediatamente al Responsabile della tenuta del Registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell’Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei Gestori adottate dall’Organismo ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il Referente trasmette al Responsabile indicato dall’art. 2 lett. h) del D.M. n. 202 del 24 settembre 2014., i dati:

  1. a) sul numero e la durata dei procedimenti di cui al capo II della legge n. 3 del 2012;
  2. b) sul numero dei provvedimenti di diniego di omologazione, di risoluzione, revoca e cessazione degli effetti degli accordi e dei piani omologati, nonche’ sul numero dei casi di conversione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento in quelli di liquidazione del patrimonio;
  3. c) sull’ammontare dei debiti risultanti dagli accordi e dai piani omologati nonche’ accertati in sede di liquidazione;
  4. d) sulla percentuale di soddisfazione dei creditori rispetto all’ammontare del passivo verificato risultante all’esito dei procedimenti di cui al capo II della legge, con indicazione specifica della percentuale di soddisfazione dei chirografari;
  5. e) sul numero dei provvedimenti di accoglimento e di rigetto delle istanze di esdebitazione;
  6. f) sull’ammontare delle spese di procedura.

Il Referente, potrà richiedere al Responsabile di cui all’art. 2 lett. h) del D.M. n. 202 del 24 settembre 2014 il rilascio una certificazione di qualità all’Organismo, nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti.

Il Referente è, altresì, competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, secondo i principi che ispirano il presente Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

Il Referente ha l’obbligo ogni sei mesi di riferire al Consiglio Direttivo sia sull’elenco degli iscritti all’OCC e sull’andamento dell’Organismo (distribuzione incarichi, esiti, gestione contabile, ecc.).

Il Referente resta in carica quattro anni e può essere rinominato. La cessazione del Referente per scadenza del termine produce effetto dal momento dell’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine.

Il Referente può essere revocato per gravi motivi dal COA.

Articolo 7 – Il CONSIGLIO DIRETTIVO

Si compone di cinque membri di cui fanno parte, oltre al Presidente del COA, con funzioni di Presidente dell’Organismo e che può tuttavia incaricare dell’ufficio un suo delegato, altri 4 componenti designati dal COA tra i suoi consiglieri.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni a titolo gratuito,  restano in carica quattro anni e possono essere rinominati. La cessazione del Consiglio Direttivo per scadenza del termine produce effetto dal momento dell’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine.

I Consiglieri possono essere revocati per gravi motivi da parte del COA.

Il Consiglio Direttivo, delibera sull’ammissione delle domande di iscrizione nel Registro dei Gestori della Crisi (RGC) dell’Organismo, previa relazione sulle stesse effettuata da parte del Referente.

Il Consiglio Direttivo provvede alla irrogazione delle sanzioni a carico del Gestore della crisi dell’ammonimento, sospensione e cancellazione dal Registro dei Gestori della Crisi secondo quanto previsto nel regolamento di autodisciplina di cui agli allegati A) e B), previa contestazione scritta a cura del Referente.

Qualsiasi impegno di spesa relativo al mantenimento dell’Organismo deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere approvato dal COA, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d’urgenza dal Referente.

Il Consiglio Direttivo è, altresì, competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, secondo i principi che ispirano il presente Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 8 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA La Segreteria amministrativa è composta da un Segretario, nominato dal COA ed eventualmente da un numero di persone fisiche, scelte fra il personale dipendente dell’ente, con compiti operativi, determinato di volta in volta, in base alle esigenze manifestate dal Referente. Essa ha sede operativa  presso l’Organismo. La Segreteria dell’Organismo svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi. La Segreteria tiene, sotto la direzione del Referente, il Registro dei Procedimenti di Composizione della Crisi (RPCC), anche in formato elettronico, in cui annotare, per ogni procedimento di sovraindebitamento, i relativi dati identificativi ed almeno: 1. il numero d’ordine progressivo; 2. i dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento; 3. il Gestore della crisi designato; 4. la durata del procedimento e il relativo esito. La segreteria forma un apposito fascicolo cartaceo per ogni singola procedura e ne cura la custodia. La Segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo PEC. La Segreteria sotto la direzione del Referente: a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore/consumatore per la nomina del Gestore della crisi; b) effettua l’annotazione nell’apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al Referente per la eventuale ammissione; c) verifica l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese dovute, dei compensi e dei rimborsi spettanti all’Organismo e dei compensi per l’attività prestata dal Gestore della crisi; d) esegue le comunicazioni tra l’Organismo e i Gestori della crisi, tra l’Organismo e il Responsabile della tenuta del Registro di cui al decreto Ministeriale n. 202/2014, tra i debitori/ consumatori e l’autorità Giudiziaria competente ai sensi dell’art. 9 comma 1 della legge 3/2012 e l’agente della riscossione e gli Uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore/consumatore, delle comunicazioni di cui all’art 12-bis legge 3/2012, nonché, di ogni altra attività amministrativa necessaria al corretto ed efficiente funzionamento dell’Organismo nel rispetto della normativa vigente

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nella Segreteria dell’Organismo o comunque è tenuto all’obbligo della riservatezza rispetto alle informazioni acquisite nell’ambito delle procedure attivate presso l’Organismo.

La segreteria tiene, sotto la direzione del Referente, il Registro dei Gestori della Crisi (RGC), il Registro relativo alla formazione dei Gestori della Crisi (RGC) comunicando al Referente ogni vicenda che possa determinarne la sospensione dalla nomina.

Articolo 9 – GESTORE DELLA CRISI Il Gestore della crisi, come definito dal D.M. 202/2014, è la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore. Possono iscriversi nel Registro dei Gestori della Crisi (RGC) dell’ Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno solo gli Avvocati iscritti all’Ordine di Ascoli Piceno, aventi i requisiti di cui alla vigente normativa prevista dal decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014, e successive modifiche. L’inserimento nella suddetta lista, degli avvocati che ne facciano richiesta, compete al Referente. Per ottenere l’iscrizione al citato elenco gli interessati debbono presentare la domanda al Referente, dichiarando, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di legge, di attenersi alle disposizioni della vigente normativa e del presente regolamento.

La nomina del Gestore della crisi, incaricato della composizione della stessa, viene effettuata dal Referente tra i professionisti iscritti nell’apposito Registro  tenuto presso l’Organismo, secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell’importanza della situazione di crisi del debitore/consumatore. Il Gestore della crisi può operare in forma individuale o collegiale. In quest’ultimo caso non può essere composto da più di tre membri nominati dal Referente. Ricorrendo la composizione collegiale a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure quali , ad esempio, di consulente del debitore/consumatore, di attestatore e di ausiliario del Giudice. Il Gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore/consumatore attenendosi alle disposizioni della legge n. 3/2012 e del decreto n. 202/2014, nonché del presente regolamento. Il Gestore della crisi e’ tenuto all’obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso in ragione dell’opera o del servizio ed al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto professionale  instaurato con l’Organismo di appartenenza. Al Gestore della crisi e ai suoi ausiliari e’ fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio. Agli stessi e’ fatto divieto di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore. Al Gestore della crisi e’ fatto, altresì, obbligo di: a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale e’ designato una dichiarazione di indipendenza. Il Gestore della crisi e’ indipendente quando non e’ legato al debitore e a coloro che hanno interesse all’operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza; in ogni caso, il Gestore della crisi, a pena di esclusione dall’elenco, deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali e’ unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;b) corrispondere immediatamente a ogni richiesta del Responsabile della tenuta del Registro di cui al decreto n. 202/2014 in relazione alle previsioni contenute nel regolamento disciplinato dal medesimo decreto. Il Gestore della crisi designato deve eseguire personalmente la sua prestazione.

Articolo 9.1 – ACCETTAZIONE DELL’INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE

Il Gestore della crisi comunica alla Segreteria, entro 10 giorni dal ricevimento della nomina, l’accettazione dell’incarico. Il Gestore della crisi, prima di dare inizio alla gestione dell’affare,  sottoscrive la propria dichiarazione di indipendenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014.  La dichiarazione e’ portata a conoscenza del Tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore ovvero della domanda di liquidazione. Tale dichiarazione è inserita dalla Segreteria nel fascicolo della procedura.

A seguito dell’accettazione, il Referente, tramite la Segreteria, comunica al debitore/consumatore  il nominativo del Gestore incaricato.  Il debitore/consumatore può, con richiesta motivata, invitare il Referente, a sostituire il professionista incaricato. Accettato il mandato, il Gestore della Crisi non può rinunciarvi se non per gravi e giustificati motivi. La rinuncia va portata tempestivamente a conoscenza dell’Organismo e del Referente. Il Referente procede nel tempo più breve possibile alla sostituzione del Gestore della Crisi.

Articolo 9.2  – REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE ED ONORABILITÀ DEL GESTORE

Fermo restando quanto disposto dall’art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all’entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il Gestore della crisi, ai fini della nomina e dell’assunzione dell’incarico, deve essere in regola con l’adempimento degli obblighi formativi di cui all’art. 4, commi 5 e 6 e del decreto n. 202/2014.Il Gestore della crisi, ai fini dell’assunzione e svolgimento dell’incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 4  comma 8 del decreto n. 202/2014.

Al fine di mantenere un’ elevata professionalità e al fine di consentire un idoneo e graduale inserimento dei nuovi Gestori all’interno del proprio organico, l’Organismo richiede, preventivamente all’iscrizione nei propri registri, un periodo di “Tirocinio assistito” consistente nell’affiancare i Gestori già iscritti nei propri elenchi in cinque procedure di composizione della crisi. E ciò, anche a coloro che avessero già svolto presso altri Organismi di composizione della Crisi l’attività di Gestore. Inoltre l’Organismo, a pena di esclusione dall’elenco dei Gestori, richiede  che i propri Gestori garantiscano e conferiscano l’esclusiva dell’attività professionale di Gestore. Per la precisione quindi, il Gestore che presterà, in via esclusiva, la sua opera professionale per la l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, non potrà svolgere la medesima attività presso alcun altro OCC che abbia sede legale, operativa, distaccata o sezione, o che comunque svolga attività all’interno della Provincia di Ascoli Piceno. Il Gestore della crisi si impegna a rispettare il presente regolamento nonché le norme di comportamento allegate al presente Regolamento (Allegati A e B),

Il Gestore della crisi non potrà svolgere nei 2 anni successividalla composizione della crisi, funzioni

di difensore,di consulente o di arbitro di parte del debitore / consumatore. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare. Il gestore iscritto al presente Organismo deve essere munirsi di congrua Assicurazione con massimali minimi per la Responsabilità Civile, come previsto

dalla normativa vigente e/o a venire.

Articolo 10 – AUSILIARI DEL GESTORE

 Gli ausiliari sono soggetti, esperti in materie specifiche e con particolari competenze, di cui si avvale il Gestore della crisi per lo svolgimento della prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debito. Qualora il Gestore ritenga di avvalersi dell’opera di un Ausiliario, formalizza la richiesta di nomina al Referente. Il Referente procede alla nomina dell’Ausiliario.

Gi ausiliari al momento dell’assunzione dell’incarico sottoscrivono la propria dichiarazione di indipendenza, di obbligo alla riservatezza e responsabilità per l’incarico

Articolo 11 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA Tutti gli organi individuati dal presente regolamento non possono essere nominati e, se nominati, decadono dall’incarico, come Gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall’Organismo medesimo. Non possono essere nominati come Gestori e se nominati decadono, coloro: che sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all’operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza; che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

 Articolo 12 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto. n. 202/2014. I Gestori della crisi, il personale della Segreteria, gli ausiliari e tutti coloro che intervengono al procedimento ( comprese le parti ed i loro difensori) non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.  L’Organismo, per lo svolgimento delle funzioni e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto. n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, può accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall’art. 15, comma 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.  Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di composizione non possono essere utilizzate nel giudizio iniziato o coltivato a seguito dell’insuccesso della composizione.

Articolo 13 – COPERTURA ASSICURATIVA

l’Organismo deve garantire copertura assicurativa per la responsabilità civile del proprio operato e  di quello dei Gestori con massimale non inferiore a un milione di euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi stipulando apposita polizza con primaria compagnia Assicuratrice

Articolo 14 –  LA DOMANDA DI ADESIONE

La domanda di adesione alla procedura di composizione della crisi deve essere presentata presso la l’Ufficio della Segreteria, nei giorni e negli orari stabiliti, secondo il modello predefinito elaborato dal Consiglio Direttivo e disponibile presso la Segreteria. Il deposito della domanda, nonché la partecipazione alla procedura , costituiscono accettazione del regolamento

La segreteria, recepita la domanda e i relativi allegati, dopo averne verificato l’effettiva completezza, nonché il pagamento delle spese dovute, attribuisce alla stessa un numero cronologico progressivo, forma il fascicolo e lo trasmette al Referente, il quale esamina la domanda, nomina il Gestore – in caso di ammissibilità della stessa – e comunica al debitore, tramite la segreteria, il nominativo del Gestore incaricato, previa accettazione di quest’ultimo. La Segreteria, trasmette al debitore/consumatore, per presa visione ed accettazione, tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell’incarico tramite un preventivo, indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi, ivi inclusa l’eventuale  spesa per l’opera dell’Ausiliario. Qualora il Debitore/consumatore non ritenga di accettare il preventivo e il Gestore reputi l’apporto dell’Ausiliario indispensabile per lo svolgimento delle propria opera, tale circostanza costituirà grave motivo ai fini della rinuncia dell’incarico.

All’eventuale integrazione della documentazione da allegare alla domanda provvederà il Gestore nominato, rispetto alle esigenze di volta in volta da questi ritenute necessarie.

Articolo 15 – DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI ALL’ORGANISMO

I compensi comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione svolta incluse le attività accessorie alla stessa, nell’ambito delle procedure previste e disciplinate nelle Sezioni Prima e Seconda della Legge n.3 del 27 gennaio 2012 .

I compensi applicati dall’Organismo comprendono quelli per i professionisti della gestione della crisi/liquidazione e i rimborsi spese per l’Organismo, i compensi degli Ausiliari sono ricompresi tra le spese.  Per la determinazione del compenso si tiene conto dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all’opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione. La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all’Organismo ha luogo, in difetto di accordo con il debitore/consumatore che lo ha incaricato, secondo i principi ed i parametri di cui agli artt. 14 e ss DM 202/2014 e succ. mod.. All’Organismo spetta inoltre un rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%

sull’importo del compenso determinato a norma delle disposizioni del Capo III – Determinazione dei

Compensi del d.m.. 202/2014, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e

documentate.

Per le spese dovute, a valere come acconto  sul compenso complessivo, è dovuto un importo pari ad Euro 500,00 (Cinquecento/00). L’acconto dovrà essere versato dal debitore istante a mezzo bonifico bancario e la ricevuta del bonifico effettuato dovrà essere allegata al momento del deposito della domanda presso l’Organismo.

L’Organismo può richiedere ulteriori acconti sul compenso finale.

Il compenso complessivo è comunque dovuto indipendentemente dall’esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo II, della legge n. 3 del 2012.

Il compenso sarà così ripartito: • 80% in favore del Gestore della crisi; • il restante 20% sarà trattenuto dall’Organismo per i costi di amministrazione.

ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento con i suoi allegati entreranno in vigore a far data dalla iscrizione dell’Organismo nell’apposito Registro Ministeriale. Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati dal Consiglio Direttivo.

 

 

 

ALLEGATO “A”

REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ASCOLI PICENO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL DECRETO N. 202/2014

Tutti coloro che svolgono il ruolo di professionista incaricato per l’Organismo di composizione della crisi istituito presso l’ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno sono tenuti all’osservanza delle seguenti norme di comportamento:

Articolo 1 – Indipendenza Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.  Il Gestore della crisi ha l’obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare dubbi circa l’effettiva imparzialità o la mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento. Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento che ne potrebbero condizionare l’imparzialità e/o la neutralità.

Articolo 2 – Imparzialità Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia e non deve favorire una parte a discapito dell’altra. Il Gestore deve sempre agire , e dare l’impressione di agire, in maniera completamente imparziale e rimanere neutrale

Articolo 3 – Neutralità Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l’esito della procedura di sovraindebitamento.

Art. 4 – Integrità È fatto divieto al Gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

Articolo 5 – Competenza Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento. Prima di accettare la nomina, il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e, deve rifiutare l’incarico solo per gravi motivi.

Articolo 6 – Diligenza e operosità Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

Articolo 7 – Riservatezza Il Gestore della crisi ha l’obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento. Qualsiasi dal informazione confidata debitore/consumatore non al professionista dovrà essere incaricato rivelata e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.

Articolo 8 – Correttezza e lealtà Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

Articolo 9 – Sostituzione del Gestore. Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell’Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.

La violazione e l’inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta comporta la

risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere eil diritto conseguente dell’Organismo di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti e subendi.

ALLEGATO B

NORME DI PROCEDURA PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AL GESTORE DELLA CRISI – CRITERI DI SOSTITUZIONE NELL’INCARICO EX ART. 10 DM 202/2014

 

Ove il professionista incaricato della gestione della crisi/liquidazione incorra nella violazione degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014, il Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta della violazione ed assegnazione di termine a difesa delle contestazioni, procederà a maggioranza dei suoi membri alla irrogazione della sanzione dell’ammonimento, sospensione, cancellazione dal Registro dei Gestori della Crisi. La sanzione dell’Ammonimento è irrogata dal Consiglio Direttivo al professionista incaricato che sia incorso nella violazione anche di uno solo degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014.La sanzione della Sospensione dal registro dei Gestori della Crisi, fino al massimo di sei mesi, è irrogata dal Consiglio Direttivo al professionista incaricato che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014. La sanzione della Cancellazione dal Registro dei Gestori della Crisi è irrogata dal Consiglio Direttivo al professionista incaricato già ammonito e/o sospeso nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di un pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014 ovvero in caso di gravi violazioni che minino il rapporto fiduciario con l’Organismo ovvero siano volutamente comportamenti in danno del debitore/consumatore.. Il professionista cancellato non potrà presentare nuova domanda di iscrizione prima di un anno dall’esecuzione del provvedimento. E’ data facoltà al Gestore, in seguito all’apertura di un procedimento disciplinare a suo carico, per una sola volta e previo consenso del Consiglio Direttivo , di autosospendersi per mesi tre e all’esito il procedimento si considererà estinto. In caso di sospensione e cancellazione del professionista, dell’esito del procedimento sarà data comunicazione al competente COA per le eventuali valutazioni ritenute dal medesimo necessarie. Il Referente procede alla sostituzione del Gestore della crisi ammonito, sospeso o cancellato individuando un nuovo professionista secondo i criteri di cui all’art. 5 del Regolamento. Il Referente procede agli adempimenti indifferibili necessari alla gestione dellacrisi/liquidazione sino alla formalizzazione, ai sensi del Regolamento, dell’accettazione dell’incarico da parte del nuovo professionista incaricato.