Regolamento Camera di mediazione

 

Camera di Conciliazione Forense Picena

Regolamento

1.AMBITO    DI       APPLICAZIONE
La Camera di Conciliazione istituita presso l’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno ai sensi dell’art. 18 D.L.vo 4.3.2010 n. 28 (di seguito: Camera di Conciliazione Forense Picena) ha lo scopo di promuovere e realizzare le condizioni per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, sia di carattere nazionale che internazionale, attraverso l’attuazione del servizio di mediazione per la conciliazione delle stesse controversie aventi ad oggetto diritti disponibili.
Il presente Regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione delle controversie civili, societarie e commerciali, relative a diritti disponibili ex art. 5 D.Lvo 4.3.2010 n°28, tra privati, imprese, associazioni o enti, sia privati che pubblici, che le parti vogliono risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del Giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
La Camera di Conciliazione ha, altresì, la funzione di promuovere corsi di formazione in materia.

  1. ORGANI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE
    Sono organi della Camera di Conciliazione:
    1) Il Presidente.
    2) Il Consiglio direttivo.
    3) La Segreteria Amministrativa.
    4) I Mediatori.
  2. IL PRESIDENTE
    Il Presidente della Camera di Conciliazione è il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli, od un suo delegato e la carica ha la durata del mandato consiliare. Il Presidente procede alla nomina del Mediatore individuato congiuntamente dalle parti tra i nominativi degli avvocati iscritti nell’elenco tenuto dalla Camera stessa ovvero, in mancanza di accordo tra le parti, procede all’individuazione e alla nomina del Mediatore, scegliendolo tra gli avvocati iscritti nello stesso elenco, rispettando il criterio di turnazione che verrà deciso dal Consiglio Direttivo.
    Il Presidente rappresenta e coordina il Consiglio Direttivo e ne esegue ogni delibera.
  3. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
    Il Consiglio della Camera di Conciliazione è formato, oltre al Presidente, da altri 4 componenti, di cui tre sono designati dal Presidente della Camera di Conciliazione tra i componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno e l’altro scelto tra gli iscritti all’ ordine degli avvocati di Ascoli Piceno che risulti aver conseguito l’iscrizione nell’elenco dei mediatori.
    Il Consiglio Direttivo cura l’organizzazione e la gestione dell’Organismo, tiene l’elenco dei Mediatori, disponendo l’iscrizione, la sospensione, la cancellazione degli stessi, i criteri di formazione e selezione dei Mediatori eventualmente anche integrativi del presente Regolamento, nonché i criteri per l’assegnazione degli incarichi ai Mediatori; decide sulle domande presentate dalle parti di ricusazione del Mediatore nominato o di astensione, promuove la formazione dei Mediatori, vigila sul funzionamento della Camera di Conciliazione relazionando annualmente al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
    Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, anche mediante ratifica di provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente della camera medesima.
    Il Consiglio Direttivo è, altresì, competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, procedendo per analogia e secondo i principi che ispirano l’intero Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.
    I componenti del Consiglio Direttivo, svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, restano in carica sino al termine del mandato del consiglio che li ha nominati e comunque sino alla nomina dei nuovo membri e sono rieleggibili.
  4. LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
    La Segreteria Amministrativa è composta da dipendenti incaricati all’uopo dal Consiglio della Camera  istituita presso l’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno ed è collocata presso i locali della sede.Coloro che operano all’interno della Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.
    Ai sensi dell’Art. 9, comma1, del D.lgs. n.28/10, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo della riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento.
    Una volta ricevuta l’istanza, il responsabile dell’Organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda; quindi, la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.L’istante, in aggiunta all’organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.La Segreteria custodisce il fascicolo di ciascuna procedura attiva e detiene un registro, anche informatico, delle procedure di mediazione, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l’oggetto della controversia, il Mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.
    Il fascicolo di ciascun procedimento è conservato per i tre anni successivi alla chiusura del procedimento presso appositi archivi tenuti all’interno dei locali della segretaria della Camera di Conciliazione.
    Le parti hanno diritto di accesso, anche telematico, agli atti del fascicolo, fatte salve le comunicazioni riservate indirizzate al solo Mediatore dalla Camera o dalle parti.
  5. I MEDIATORI
    I mediatori, sono coloro che svolgono l’attività di mediazione e conciliazione e che aiutano le parti a raggiungere un accordo che le stesse reputino soddisfacente per la composizione della controversia. Possono iscriversi all’elenco dei Conciliatori solo gli Avvocati iscritti all’ Ordine di Ascoli Piceno, aventi i requisiti di cui alla vigente normativa ( D Lgs 4.03.2010 n°28 e D.M. 180 del 2010 e successive modificazioni) ed abbiano necessariamente frequentato e superato un corso di formazione in materia ed in tecniche di conciliazione stragiudiziale ed esito positivo della valutazione finale, tenuti da enti accreditati presso il Ministero di Giustizia.
    L’inserimento nella suddetta lista, degli avvocati che ne facciano richiesta, compete al Presidente sulla base dei requisiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
    Per ottenere l’iscrizione al citato elenco gli interessati debbono presentare la domanda al Consiglio della Camera di Conciliazione, dichiarando, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di legge, di attenersi alle disposizioni della vigente normativa, del presente regolamento e del         codice etico.
    Tutti i nuovi mediatori che otterranno l’accreditamento dal Ministero di Giustizia e che chiederanno l’iscrizione nell’elenco della Camera di Conciliazione Forense Picena, successivamente all’entrata in vigore del D.M. 145/2011, prima di poter essere inseriti nell’elenco dei Mediatori della Camera di Conciliazione Forense Picena, dovranno obbligatoriamente sottoporsi ad un periodo di tirocinio assistito, previo “affiancamento gratuito” ad un Mediatore, già iscritto nelle liste della Camera di Conciliazione Forense Picena, per un totale di almeno 20 sedute di mediazione ( da escludersi gli incontri di  mero    rinvio).
    La Camera di Conciliazione Forense Picena, al fine di mantenere un’ elevata professionalità e al fine di consentire un idoneo e graduale inserimento dei nuovi mediatori all’interno del proprio organico, richiede, preventivamente all’iscrizione nei propri registri, un periodo di “Tirocinio assistito” di 20 sedute, previo affiancamento dei Mediatori già iscritti nei propri elenchi, anche a coloro che avessero già svolto presso altri Organismi di Mediazione il tirocinio assistito, o che avessero già svolto l’attività di mediatore presso altri organismi di mediazione.
    Inoltre la Camera di Conciliazione Forense Picena, a pena di esclusione dall’elenco dei mediatori, richiede agli attuali mediatori iscritti ed ai futuri mediatori che si volessero iscrivere nei propri elenchi, l’esclusiva dell’attività professionale di Mediatore.
    Per la precisione quindi, il Mediatore che presterà, in via esclusiva, la sua opera professionale per la Camera di Conciliazione Forense Picena, non potrà svolgere la medesima attività presso alcun altro organismo di mediazione che abbia sede legale, operativa, distaccata o sezione, o che comunque svolga attività e gli incontri di mediazione all’interno della Provincia di Ascoli Piceno.
  6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCILIAZIONE
    La procedura di mediazione ha inizio con il deposito dell’istanza di conciliazione presso la Segreteria della Camera di Conciliazione, istituita presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno e deve avere una durata non superiore a tre mesi. Per la proposizione e l’accettazione della procedura di mediazione le parti possono utilizzare i moduli predisposti dalla stessa Segreteria o in carta libera, purchè contengano tutte le informazioni richieste nei predetti moduli.
    Il deposito della domanda di mediazione, nonché l’adesione alla stessa, costituiscono accettazione del Regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.
    Ai sensi dell’art.4, comma 1, del D.lgs. 28/10, in caso di più domande relative al medesima controversia, la mediazione si svolge davanti all’Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda.

La parte (o le parti) chiamata è invitata a comunicare l’adesione almeno 15 giorni prima del ricevimento della domanda di mediazione.Si fa presente che non è previsto alcun obbligo da parte dei soggetti chiamati in mediazione di inviare la preventiva adesione; le parti possono presentarsi direttamente al primo incontro. In caso di richieste di proroga del primo incontro , ricevuto l’invito di mediazione, la parte invitata, dopo aver comunicato la propria risposta di accettazione e corrisposto le spese di avvio, potrà chiedere il rinvio dl primo incontro  ” incontro preliminare”. Le richieste di proproga dovranno essere motivate e saranno valutate caso per caso dall’Organismo.

  1. ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA
    – SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO (C.D. DI PROGRAMMAZIONE) E POTERI DEL MEDIATORE

Ai sensi dell’art.84 del d.l. 21 giugno 2013 n.69 convertito in legge il 9.8.2013 n.98 il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro (o incontro diprogrammazione), durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.

Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter dell’art 17 del d.lgs 28/2010 ha previsto che “nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione”, salvo le spese in favore dell’organismo di mediazione ( spese di avvio e spese vive documentate).

Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro di mediazione dinanzi al mediatore si conclude senza accordo.

Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro di mediazione dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria  ( come definita dall’art. 1 comma 1 , lett. a) del d. Lgs 28/2010).

L’organismo può rifiutarsi di svolgere la mediazione se le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura inferiore alla metà. Le indennità devono comunque essere corrisposte per intero prima del rilascio del verable di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso , nelle ipotesi di cui all’articolo 5 , comma 1 bis e comma 2 del decreto legislativo , l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

– SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Il Mediatore può avvalersi in casi di particolare complessità, di un consulente tecnico, a condizione che tutte le parti siano d’accordo e si impegnino a sostenerne i costi, in eguale misura e in via solidale.

Nei casi di cui all’art. 5 comma 2 bis del decreto legislativo 28/2010, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione , e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo , formato dal mediatore ai sensi dell’art. 11 comma 4 del d. Lgs 2872010.

Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate . Gli atti vengono custoditi dall’organismo in apposito fascicolo , anche virtuale , registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusoine della procedura.

Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

Sentite le parti , l’organismo può nominare un mediatore diverso da coli che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

– PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

  • Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia
  • Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi ( muniti di idonea procura)

– PRESENZA DELL’AVVOCATO

  1. a) nella mediazione obbligatoria e disposta dal Giudice art 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs 28/2010 le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura
  2. b) nella mediazione facoltativa le parti possono partecipare senza l’assistenza di n avvocato. Come chiarito con la circolare ministeriale 27 novembre 2013 , nell’ambito della mediazione facoltativa, le parti possono in ogni memomento esercitare la facoltà di ricorrere all’assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione , anche al fine di sottoscrivere il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del d.lgs 28/2010.

Al termine di ogni procedura dimediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli organismo d mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

  1. NOMINA DEL MEDIATORE
    Se la domanda è presentata congiuntamente dalle parti, il Presidente della Camera di Conciliazione procede alla nomina del Mediatore individuato di comune accordo da entrambe le parti tra i nominativi degli Avvocati iscritti nell’elenco dei Mediatori tenuto dalla camera di conciliazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno ovvero, in mancanza di accordo tra le parti, sul nominativo procede all’individuazione e alla nomina del Mediatore, scegliendolo tra gli avvocati iscritti nell’elenco di cui sopra, rispettando il criterio di turnazione che verrà deciso preventivamente dal   Consiglio        Direttivo.
    Il Consiglio Direttivo provvederà ad individuare la procedura di sorteggio e di turnazione dei Mediatori.
    In caso di controversie di particolare complessità, il Presidente può concordare con il Mediatore l’individuazione di un coadiutore del Mediatore, scelto sempre all’interno del medesimo elenco dei Mediatori, con il consenso delle parti e senza aggravio di spese per le medesime.
    Al momento dell’accettazione dell’incarico, il Mediatore si impegna a rispettare le norme di comportamento di cui al codice etico, allegato al presente Regolamento, garantendo, in particolare, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti in lite ed all’oggetto della controversia; deve dichiarare per iscritto alla Camera qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità e  imparzialità.
    Parimenti egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente, che possa avere il medesimo effetto o impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.
    In ogni caso le parti possono richiedere al Presidente, in base a giustificati e comprovati motivi, la sostituzione del Mediatore       nominato.
    Accettato il mandato, il Mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi; la sostituzione del Mediatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del Presidente nel più breve tempo possibile.
    Il Mediatore non può comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro.
    La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare.
    10. ESITO     DELL’INCONTRO DI       MEDIAZIONE
    Ai sensi del D.lgs. n. 28/10, quando è raggiunto un accordo amichevole, il Mediatore redige processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo raggiunto.
    Il Mediatore è tenuto a formulare una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.
    In ogni caso, prima della formulazione della proposta, il Mediatore deve informare le parti delle possibili conseguenze di cui all’art. 13 D.lgs. 28/10
    La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto e la stessa, salvo diverso accordo delle parti, non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte  le         parti     del       procedimento.Le parti, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della proposta, dovranno far pervenire al Mediatore, per iscritto, l’accettazione o il rifiuto della medesima.In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
    Quando l’accordo è raggiunto, il Mediatore redige il verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dallo steso Mediatore che certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono degli atti previsti dall’art. 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
    L’accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
    Quando l’accordo non è raggiunto, il Mediatore redige processo verbale negativo con l’indicazione delle ragioni del mancato accordo; il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso Mediatore che certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
    In caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 28/10, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, L’originale del verbale redatto durante l’incontro è depositato presso la segreteria della Camera di Conciliazione e di esso è rilasciata copia alle parti che ne fanno richiesta.
    Il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’art. 11, comma 4, del Decreto legislativo.
  2. RISERVATEZZA
    Il Mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all’incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di conciliazione.
    A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un’apposita dichiarazione.
    Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le stesse informazioni provengono, il Mediatore e il personale di Segreteria sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.
    Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
    Le parti non possono chiamare il Mediatore, gli addetti alla Segreteria della Camera, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento di mediazione a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze, di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.
    Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato, come riservato, al solo Mediatore.
  3. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’ (di cui all’art.16 del d.m. n. 180/2010 come modificato dal d.m. n. 139/2014)
  4. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
  5. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 49,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 98,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate; che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla partechiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
  6. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento .
  7. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
  8. a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
  9. b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
  10. c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
  11. d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1-bis e comma 2 del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
  12. e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni;
  13. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
  14. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro
  15. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
  16. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. Se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
  17. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misuranon inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell’organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
  18. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
  19. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
  20. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
  21. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
  22. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.
  23. FORMAZIONE DEI MEDIATORI
    Il Consiglio della Camera di Conciliazione, singolarmente o in accordo con altri Enti, promuove la formazione dei Mediatori secondo le disposizioni di legge e dei regolamentari in materia.
  24. ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento con i suoi allegati entreranno in vigore a far data dalla iscrizione dell’Organismo nell’apposito Registro Ministeriale.Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati dal Consiglio Direttivo. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore. Approvato dal Consiglio dell’Ordine in data 24 Febbraio 2011 e modificato dalla Delibera direttiva del 1/10/2020.

Allegato

Tabella A (articolo 16, comma 4) con accanto la riduzione di cui all’.art. 16 comma 4 lett. D per le mediazioni obbligatoria e disposta dal Giudice  art 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs 28/2010

 

Valore della lite – Spesa (per ciascuna parte oltre IVA)

Fino a Euro 1.000: Euro 65;                                                                     euro 43,33

da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;                                                    euro 88,87

da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;                                                 euro 160,00

da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;                                                euro 240,00

da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;                                                euro 400,00

da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;                                           euro 666,67

da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;                                         euro 1.000,00

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;                                      euro 1.900,00

da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;                                   euro 2.600,00

oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.                                                            euro 4.600,00