E' ESENTE DA COSTI LA NOTIFICA DELLE ISTANZE DI MEDIAZIONE

Il Ministero della Giustizia con nota del 18.01.2019, in riposta a specifico quesito,  ha stabilito che ai fini dell’art.17, comma 2, d.lgs. n. 28 del 2010, il procedimento di mediazione si intende iniziato con la presentazione della domanda di mediazione e che quindi,  l’agevolazione prevista dalla norma include “tutti gli atti, i documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione” che “sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”, ivi compresa anche l’attività di notificazione richiesta dall’Organismo di Mediazione all’Ufficiale Giudiziario per la notifica della comunicazione alle parti della fissazione del primo incotro di mediazione”