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OCC – Organismo di composizione della Crisi da sovraindebitamento

Ma cosa si intende per sovraindebitamento?
Si trova in sovraindebitamento chi, nonostante gli sforzi, non riesce più a sostenere i propri impegni economici e rimborsare finanziamenti o debiti.
Il sovraindebitamento può derivare, per esempio, da diversi acquisti rateizzati o da un imprevisto dovuto a questioni di mercato, di lavoro, familiari o di salute.
La legge lo definisce come “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

E Cos’è e cosa fa un OCC?
L’organismo di composizione della crisi è un ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi al fine far fronte all’esposizione debitoria con i propri creditori.
L’OCC riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista (“Gestore della crisi”) che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti.
Il Gestore della Crisi è un professionista scelto dall’istituzione per studiare la situazione di chi è in sovraindebitamento e trovare, insieme al debitore, delle possibili soluzioni.
Il procedimento si potrà concludere con un accordo di composizione della crisi, un piano del consumatore o con la liquidazione del patrimonio del debitore.
L’OCC non eroga finanziamenti, è imparziale e indipendente.
Solo gli enti pubblici iscritti all’apposito registro possono fornire il servizio e possono farlo solo nel proprio territorio di competenza.

Quali sono gli obiettivi e la legge di riferimento?
L’obiettivo è creare le condizioni perché debitori e creditori possano uscire da situazioni di blocco.
L’OCC e il Gestore non finanziano e non si sostituiscono al debitore.
La normativa di riferimento nasce con la Legge 3/2012, che ha introdotto “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.
Il Decreto Ministeriale 202/2014 ha stabilito il “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento”.
Poi la Legge 132/2015 “recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria” ha meglio definito il quadro.