Cari Colleghi,
come ben sapete, tra le funzioni affidate al COA si annovera, inevitabilmente, anche quella di esigere il pagamento delle quote di iscrizione. E’ mio dovere, dunque, rammentare a tutti Voi che lo scorso 30 settembre è scaduto il termine ultimo per il pagamento della quota di iscrizione all’Ordine; è noto che, pagando una piccola mora, Il contributo dovuto, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. Lgt. n. 382/44, si configura come una prestazione connessa alla pura iscrizione all’Albo, rispetto al quale il dato dell’effettivo svolgimento della professione rimane indifferente.
L’art. 29, c. 6°, della L. 247/2012, inoltre, prevede che coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi con provvedimento non avente natura disciplinare, previa contestazione dell’addebito e loro personale convocazione; la sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.
Secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione, detto provvedimento è dotato di efficacia immediata e priva l’avvocato che ne venga colpito, fin dal momento della sua adozione, del diritto di esercitare la professione.
La particolare severità della sanzione, peraltro, è confermata dal fatto che, l’eventuale impugnazione non priva il provvedimento della sua immediata esecutorietà.
Trascrivo, qui di seguito, la massima della sentenza n. 9491 resa dalla Cassazione a Sezioni Unite il 19.05.94 n. 9491: In tema di sanzioni disciplinari a carico di avvocati, il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato all’esercizio della professione, adottato “ex legibus” L. n. 536 del 1949 e L. n. 576 del 1980 e dotato di efficacia immediata, e priva, fin dal momento della sua adozione, l’avvocato che ne venga colpito, del diritto di esercitare la professione, senza che, con riferimento ad esso, possa ritenersi realizzabile l’effetto sospensivo – correlato all’impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale forense – previsto, per i provvedimenti applicativi di altre e diverse sanzioni disciplinari, dall’art. 50 comma sesto del R.D.L. n. 1578 del 1933. Da ciò consegue l’illegittimità di un’eventuale reclamo proposto in proprio, dinanzi al Consiglio nazionale forense, dall’avvocato sospeso, avverso il provvedimento disciplinare adottato dal locale Consiglio dell’Ordine.
in senso conforme, si esprime il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con decisioni del 29 dicembre 2015 n. 227 e del 23 luglio 2015 n. 124, in www.codicedeontologico-cnf.it.
Per evitare, perciò, spiacevoli ed imbarazzanti decisioni che – per dovere di ufficio – il Consiglio si vedrebbe costretto ad assumere, rivolgo un caloroso invito al pagamento dell’annualità corrente e, se del caso, di quelle precedenti, ove ancora non fossero state onorate.
Vi ringrazio per l’attenzione e Vi saluto molto cordialmente.
Ascoli Piceno, 17/11/2017
Il Presidente
Avv. Tommaso Pietropaolo