In caso di opposizione a decreto ingiuntivo per recupero compensi dell’avvocato, la
decorrenza del termine per una valida opposizione nei 40 giorni, decorre dalla
notifica dell’atto di citazione e non dal deposito della citazione in cancelleria.
E’ quanto affermato da Cass. 26.9.2019 n. 24069 e Trib. Bergamo 3.10.2019.